Cos'è una ONLUS?

ONLUS è l'acronimo della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

L'acronimo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 che è stato a sua volta emesso in conformità della Legge 31 luglio 1997, n.259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dall'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Lo scopo della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stato quello di generare un quadro d'insieme per la disciplina del volontariato.

Il legislatore ha voluto concretare con questa legge l'attenzione che le associazioni di volontariato meritavano per il loro impegno civile e per la loro vera, ed oramai irrinunciabile, utilità sociale e che fino a quel momento ancora non avevano riconosciuta.

Il significato più nascosto di quel gesto era però, per la prima volta, l'ammissione dello stato delle sue carenze, infatti, l'aver accentrato in sé tutte le competenze con le problematiche di gestione dell'apparato statale che tutti conoscono, aveva generato oramai una grave disattenzione per lo stato sociale che era costretto, per difendere i propri diritti e le proprie necessità legittime, a ricorrere a forme alternative di erogazione dei servizi, cioè appunto alle associazioni di volontariato.

Con la legge 662/96, quindi, lo stato finalmente riconosceva quello che era oramai uno stato di fatto generando agevolazioni vere e finanziamenti per coloro che tanto si prodigavano per il prossimo.

Ovviamente vi era la necessità di un controllo sulla gestione delle organizzazioni di volontariato che, fin dall'inizio, dovevano fornire adeguate garanzie.

Sono così state, con la stessa legge, istituite delle anagrafe delle associazioni di volontariato depositate presso le regioni ed i comuni di appartenenza; l'accesso alle anagrafe del volontariato è fin dall'inizio rigorosamente amministrato dagli enti competenti.

Con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e varie successive circolari culminate, al momento, con quella del 26 febbraio 2003, n. 14/E, è stata poi posta una grandissima ipoteca sulla fine di tutti gli abusi nel settore, infatti le regole per diventare ONLUS, pur non essendo eccessivamente gravose, presuppongono l'assoluta coerenza con i fini che ci si prefigge imponendo regole ineludibili quali, l'obbligatorietà dell'uso dell'acronimo da parte degli aventi diritto ed il divieto assoluto per gli altri che diventano così una garanzia per l'utente che si avvicina ad una di queste organizzazioni.

L'ASNPV è una ONLUS di diritto in quanto era già presente nelle istituzioni e forniva tutte le garanzie previste dalla legge da molto tempo prima dell'emanazione della nuova normativa; inoltre l'assoluta coerenza che ci ha da sempre contraddistinto ci ha portato alla decisione, mai contraddetta, di mantenere la struttura basata esclusivamente sul volontariato, senza stipendiati e quindi senza necessità di auto alimentazione.

Lo scopo dell'ASNPV è quello di ottenere l'assoluta tutela dei nostri malati per potersi estinguere senza doversi confrontare con interessi privati di chi, lavorando per noi, potrebbe perdere la propria fonte di reddito.

La scelta costa parecchio in termini di efficienza ed organizzazione ma ha come beneficio quello di poter decidere delle proprie azioni senza dover mai scendere a compromessi con nessuno.

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